Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 33
Attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio privato per trasporto di persone.
In vigore dal 14 apr 1941
Per gli attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio privato in cui vengono trasportate persone, sia pure solamente per servizio della fonicolare o funivia, valgono le stesse norme stabilite dagli per le funicolari o funivie in servizio pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-33