Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 31
Attraversamenti superiori e inferiori con funicolari e con funivie in servizio pubblico.
In vigore dal 14 apr 1941
a) Per attraversamenti superiori, la tesata sovrapassante la funicolare o la funivia in servizio pubblico deve essere costituita da conduttori cordati oppure da conduttori sostenuti da corda d'acciaio mediante opportuni attacchi a breve distanza fra loro.
In questo secondo caso, le corde portanti vanno considerate per il calcolo con le stesse ipotesi stabilite per i conduttori.
Le corde conduttrici o portanti devono essere fissate ad ogni sostegno mediante due isolatori o due catene di isolatori.
L'angolo di attraversamento non deve essere minore di 80°.
Quando si tratti di funicolari, il conduttore più basso si deve trovare a una distanza dal piano del ferro, misurata secondo la normale al piano stesso, non inferiore a 7 m più 1,5 cm per ogni chilovolt e a una distanza dal conduttore più alto dell'eventuale linea elettrica in servizio della funicolare non inferiore a 2 m.
Quando si tratti di funivie la distanza del conduttore più basso dall'organo più alto della funivia sottostante all'attraversamento o, se tale organo è mobile, dalla possibile sua posizione più alta, non può essere minore di 4 m.
La distanza fra le parti più sporgenti dei sostegni dell'attraversamento e la proiezione orizzontale dell'organo più vicino, fisso o mobile, della funivia non deve essere inferiore a 4 m.
b) Per attraversamenti inferiori con funicolari valgono le stesse norme degli attraversamenti inferiori con ferrovie e tramvie ().
Per attraversamenti inferiori con funivie l'angolo di attraversamento non deve essere minore di 80°.
La linea elettrica nella campata di attraversamento deve essere protetta da un robusto e adeguato riparo messo a terra, a meno che sia possibile ottenere telefonicamente la messa fuori tensione a richiesta del personale addetto alla funivia.
Il punto più alto dell'organo di protezione e dei relativi sostegni deve distare almeno 4 m dall'organo più basso, fisso o mobile, della funivia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-31