Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 28
Posa dei cavi elettrici.
In vigore dal 14 apr 1941
Quando i cavi sono interrati in una strada o in un fosso o in un cunicolo preesistente sottopassanti la ferrovia o tramvia, devono essere collocati a non meno di 0,50 m sotto la strada o il letto del fosso o del cunicolo, e opportunamente protetti contro eventuali azioni meccaniche, chimiche ed elettrolitiche.
Negli altri casi i cavi sono disposti entro adatti tubi o canali, situati di regola a profondità non minore di 1,50 m, misurata fra il piano del ferro e il piano tangente superiore del tubo o canale.
I tubi o canali devono essere robusti come richiede la sicurezza dell'esercizio della ferrovia o tramvia e essere adeguatamente prolungati fuori della sede ferroviaria o tramviaria.
In circostanze speciali, come nel caso di dubbia consistenza del terreno, l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può prescrivere che la suddetta profondità di posa dei canali o tubi sia aumentata.
I canali e i tubi, se praticabili, devono avere gli accessi difesi da chiusure munite di serrature a chiave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-28