Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 28

Posa dei cavi elettrici.

In vigore dal 14 apr 1941
Quando i cavi sono interrati in una strada o in un fosso o in un cunicolo preesistente sottopassanti la ferrovia o tramvia, devono essere collocati a non meno di 0,50 m sotto la strada o il letto del fosso o del cunicolo, e opportunamente protetti contro eventuali azioni meccaniche, chimiche ed elettrolitiche. Negli altri casi i cavi sono disposti entro adatti tubi o canali, situati di regola a profondità non minore di 1,50 m, misurata fra il piano del ferro e il piano tangente superiore del tubo o canale. I tubi o canali devono essere robusti come richiede la sicurezza dell'esercizio della ferrovia o tramvia e essere adeguatamente prolungati fuori della sede ferroviaria o tramviaria. In circostanze speciali, come nel caso di dubbia consistenza del terreno, l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può prescrivere che la suddetta profondità di posa dei canali o tubi sia aumentata. I canali e i tubi, se praticabili, devono avere gli accessi difesi da chiusure munite di serrature a chiave.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-28

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