Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 30

Applicabilità delle norme.

In vigore dal 14 apr 1941
Per gli attraversamenti di linee elettriche con funicolari e con funivie in servizio pubblico vale, in quanto applicabile, il combinato disposto degli a 23, 31 e 32.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-30

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