Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 35
Attraversamenti con funivie in servizio privato per trasporto merci.
In vigore dal 14 apr 1941
I conduttori della linea elettrica che attraversino superiormente la funivia devono, nella campata di attraversamento, soddisfare alle norme degli .
Tuttavia il carico di rottura può essere ridotto a 600 kg e le distanze di rispetto in altezza e in larghezza possono essere diminuite di 1,50 m rispetto a quelle indicate nell'.
Se la campata della funivia non interessa abitati o opere pubbliche, è sufficiente mettere a terra gli organi della funivia in corrispondenza dei due cavalletti adiacenti alla campata stessa. Se invece sono interessati abitati o opere pubbliche si devono proteggere le funi della funivia con un sistema di aste rigide, parafili, messe a terra o con rete di protezione messa a terra, a seconda dei casi.
Per gli attraversamenti inferiori è ammesso l'attraversamento aereo, semprechè nessun organo conduttore fisso o mobile (o sporgente da quello mobile) della funivia possa venire a distanza dai fili sotto tensione della linea elettrica minore di 2 m aumentati di 1,5 cm per ogni chilovolt della tensione della linea elettrica stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-35