Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 37
Applicabilità delle norme.
In vigore dal 14 apr 1941
Nel caso di linee elettriche o di linee di telecomunicazione al servizio delle stesse, sovrapassanti autostrade o autocamionali, strade statali, provinciali o anche strade comunali considerate di notevole importanza dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici, o corsi d'acqua navigabili, si devono applicare le norme degli art. da 2 a 12, salvo quanto è disposto negli articoli da 38 a 46.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-37