Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 37

Applicabilità delle norme.

In vigore dal 14 apr 1941
Nel caso di linee elettriche o di linee di telecomunicazione al servizio delle stesse, sovrapassanti autostrade o autocamionali, strade statali, provinciali o anche strade comunali considerate di notevole importanza dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici, o corsi d'acqua navigabili, si devono applicare le norme degli art. da 2 a 12, salvo quanto è disposto negli articoli da 38 a 46.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo