Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne›Capo II›Sez. I›§ I
Art. 34
Attraversamenti con funicolari in servizio privato per trasporto esclusivo di merci.
In vigore dal 14 apr 1941
Per gli attraversamenti con funicolari in servizio privato per esclusivo trasporto di merci valgono le norme stabilite dagli per le funicolari in servizio pubblico.
Tuttavia per tali attraversamenti le distanze di rispetto in altezza e larghezza possono essere diminuite di 1,50 m in confronto a quello delle norme suddette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-34