Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterneCapo IISez. I§ I

Art. 38

Altezza dei conduttori.

In vigore dal 14 apr 1941
La distanza verticale minima fra il conduttore più basso della linea e il piano stradale, o il livello massimo dell'acqua, tanto nelle ipotesi di calcolo indicate all' quanto nell'ipotesi che il conduttore sia scarico a una temperatura superiore di 60 °C a quella minima, non deve essere inferiore a 6 m per la bassa tensione e a 7 m aumentati di 1,5 cm per ogni chilovolt della tensione della linea, col minimo di 8 m, per l'alta tensione. Per i corsi d'acqua con passaggio di velieri l'altezza è prescritta dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-11-25;1969#art-npl-38

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