Art. 15

Provvedimenti eccezionali

In vigore dal 1 gen 1978
Il Ministro per le corporazioni, sentite, se del caso, le Confederazioni interessate, può, quando particolari circostanze lo rendano necessario ed opportuno, rivedere sia le deliberazioni delle Commissioni di cui all', sia gli elenchi e i ruoli dei contributi come gli elenchi dei lavoratori. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N. 942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N. 41.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1963, n. 194) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
  • Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 19-30 dicembre 1985, n.370 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1986, n.1) ha dichiarato in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 dello stesso d.l. n. 942 del 1977, convertito nella legge n. 41 del 1978 (che ha abrogato il secondo comma del presente articolo).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-15

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