Art. 6
Contenuto degli elenchi di accertamento
In vigore dal 23 feb 1941
Gli elenchi di cui al 3° comma dell' sono compilati distintamente per Comune. Le singole ditte sono iscritte nell'elenco del Comune nel quale si trovano i fondi.
Gli elenchi devono precisare l'attività che determina lo inquadramento sindacale in una o in un'altra delle Associazioni aderenti alla Confederazione degli agricoltori. La classificazione degli agricoltori in tali Associazioni è fatta con l'osservanza delle norme che il Ministro per le corporazioni è autorizzato ad emanare a mente del R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720.
Gli elenchi devono inoltre indicare per ciascun iscritto:
1) l'ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni posseduti;
2) i sistemi di conduzione;
3) le colture agrarie e forestali con le relative estensioni;
4) il numero dei capi di bestiame distinti per specie;
5) il numero dei salariati fissi non addetti alle colture ed al bestiame, distinti per gruppi di età e per sesso;
6) il numero dei componenti la famiglia dei coltivatori diretti e dei mezzadri o coloni addetti stabilmente alla coltivazione dei fondi, distinti per gruppi di età e per sesso;
7) il numero delle giornate di lavoro di uomini, donne, ragazzi, accertato;
a) per le colture agrarie e forestali e l'allevamento e governo del bestiame, escluse le giornate attribuite al nucleo familiare dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;
b) per le attività complementari ed accessorie;
c) per i lavori di miglioria e di sistemazione del fondo;
d) per il nucleo familiare dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni.
Per i proprietari di terre affittate gli elenchi devono contenere le indicazioni di cui ai numeri 1 e 7 lett. c), nonché il numero delle giornate di lavoro accertate a carico dei rispettivi affittuari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-6