Art. 17

Riparto e pagamento dei contributi

In vigore dal 23 feb 1941
Il Ministero delle corporazioni, sentite le Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, dispone il pagamento dei contributi riscossi alle Associazioni ed Enti interessati. Dei contributi per le Associazioni professionali lo stesso Ministero, sentite le dette Confederazioni, stabilisce, prelevando le quote dovute per legge, il riparto tra le Associazioni stesse e ne ordina i pagamenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-17

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