Art. 16
Esenzioni fiscali
In vigore dal 23 feb 1941
Gli atti occorrenti per l'applicazione del presente decreto, nonché i ricorsi e le decisioni, sono, a norma delle vigenti disposizioni, esenti dalle tasse di registro e bollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-16