Art. 13

Consegna degli elenchi dei lavoratori

In vigore dal 23 feb 1941
Gli elenchi dei lavoratori, restituiti dai podestà, dopo l'avvenuta pubblicazione, restano in deposito presso le Prefetture. Copia degli elenchi, col visto di avvenuta pubblicazione, è trasmessa, dalle Unioni dei lavoratori dell'agricoltura, entro un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione stessa, alla Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale e, limitatamente alla parte concernente gli elenchi degli impiegati, alla Cassa nazionale fascista di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali. A cura delle stesse Unioni è data inoltre comunicazione ai predetti Enti delle decisioni adottate sui ricorsi presentati a mente del comma 7° dell', in quanto tali decisioni comportino variazioni negli elenchi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-13

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Consegna degli elenchi dei lavoratori (Art. 13 Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalita' per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo