Art. 10
Esecutorietà, pubblicazione e consegna dei ruoli
In vigore dal 23 feb 1941
I ruoli sono depositati, resi esecutivi, pubblicati e consegnati agli esattori a norma delle leggi e disposizioni vigenti sulla riscossione delle imposte dirette e del 3° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.
Insieme ai ruoli sono depositati e consegnati ai ricevitori provinciali, a norma delle predette leggi e disposizioni, i riassunti di essi.
A cura degli organi incaricati dell'accertamento è inoltre comunicato a ciascun ente interessato il carico dei contributi di propria spettanza iscritto nei ruoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-10