Art. 7
Deposito e pubblicazione degli elenchi
In vigore dal 23 feb 1941
Notifica dell'accertamento.
Gli elenchi sono depositati presso gli organi incaricati dell'accertamento, nella sede delle Unioni fasciste degli agricoltori.
Dal 1° al 15 settembre di ogni anno gli elenchi saranno in pubblicazione presso tali organi.
Dal 1° al 15 aprile saranno in pubblicazione gli elenchi delle variazioni e dei nuovi accertamenti ai fini della compilazione dei ruoli suppletivi.
Della pubblicazione il Prefetto darà notizia con apposito avviso da affiggersi all'albo pretorio dei singoli Comuni, indicando la sede dove è effettuato il deposito degli elenchi le modalità per la presentazione dei ricorsi a norma dell'. Della pubblicazione stessa il podestà dà immediato avviso agli esattori delle imposte dirette agli effetti della presentazione delle osservazioni di cui all'ultimo comma dell'.
Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi è data notizia a ciascun iscritto, a cura degli organi incaricati dell'accertamento, dei dati contenuti nell'elenco, con l'indicazione del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.
La notifica è effettuata per mezzo di messo comunale o esattoriale o per raccomandata postale. Essa può essere omessa solo nel caso che nessuna variazione sia intervenuta nei dati contenuti negli elenchi e notificati precedentemente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-7