Art. 4
Accertamento dell'impiego della mano d'opera
In vigore dal 1 lug 1962
L'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, sulla cui base vengono, a mente del Regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, determinati i contributi indicati all', è effettuato a cura delle Unioni delle due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura in base al presunto impiego di mano d'opera in conformità ai criteri fissati dalle Commissioni di cui all'.
Dal quantitativo di mano d'opera, da accertarsi a mente del precedente comma, va detratta, agli effetti della applicazione dei contributi, la mano d'opera familiare impiegata nell'azienda e determinata, in conformità ai criteri stabiliti, dalle predette Commissioni.
L'accertamento è fatto risultare da elenchi.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 65 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 164) ha dichiarato l'illegittimita' del presente articolo in relazione al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-4