Art. 2
Dichiarazione degli agricoltori
In vigore dal 23 feb 1941
Gli agricoltori (conduttori e coltivatori diretti) devono, su invito degli organi incaricati, a mente dell', dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, far pervenire agli organi stessi la dichiarazione dei dati seguenti:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni posseduti;
b) titolo del possesso;
c) sistemi di conduzione;
d) colture agrarie e forestali praticate e relative estensioni;
e) numero dei capi di bestiame posseduto distintamente per specie;
f) eventuali attività complementari ed accessorie connesse con la coltivazione del terreno e dei boschi e con l'allevamento;
g) mano d'opera assunta per lavori di miglioria e sistemazione del fondo, non attinenti alle colture e perciò non considerati dalla Commissione di cui all'.
Devono inoltre essere fornite le seguenti notizie:
dai conduttori:
l'elenco nominativo dei dirigenti e degli impiegati con l'indicazione delle retribuzioni mensili;
l'indicazione numerica dei salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie e del bestiame distinti per età e per sesso;
l'elenco nominativo dei componenti ciascuna famiglia mezzadrile e colonica con l'indicazione dell'età e del sesso, stabilmente addetti alla coltivazione del fondo;
dai coltivatori diretti.
l'elenco nominativo dei componenti la famiglia, addetti stabilmente alla coltivazione del fondo, distinti per età e per sesso.
I proprietari di terre affittate devono, su analogo invito, dichiarare:
l'ubicazione, la denominazione e l'estensione dei terreni affittati;
la mano d'opera da essi proprietari assunta per lavori di miglioria e di sistemazione del fondo;
i nominativi dei dirigenti e degli impiegati, ove ne dispongano, con la indicazione delle retribuzioni medie mensili;
i nominativi degli affittuari.
Gli agricoltori poi devono far pervenire, non oltre il 31 luglio di ciascun anno, agli organi sopradetti, la dichiarazione delle variazioni intervenute sui dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-2