Art. 2

Dichiarazione degli agricoltori

In vigore dal 23 feb 1941
Gli agricoltori (conduttori e coltivatori diretti) devono, su invito degli organi incaricati, a mente dell', dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, far pervenire agli organi stessi la dichiarazione dei dati seguenti: a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni posseduti; b) titolo del possesso; c) sistemi di conduzione; d) colture agrarie e forestali praticate e relative estensioni; e) numero dei capi di bestiame posseduto distintamente per specie; f) eventuali attività complementari ed accessorie connesse con la coltivazione del terreno e dei boschi e con l'allevamento; g) mano d'opera assunta per lavori di miglioria e sistemazione del fondo, non attinenti alle colture e perciò non considerati dalla Commissione di cui all'. Devono inoltre essere fornite le seguenti notizie: dai conduttori: l'elenco nominativo dei dirigenti e degli impiegati con l'indicazione delle retribuzioni mensili; l'indicazione numerica dei salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie e del bestiame distinti per età e per sesso; l'elenco nominativo dei componenti ciascuna famiglia mezzadrile e colonica con l'indicazione dell'età e del sesso, stabilmente addetti alla coltivazione del fondo; dai coltivatori diretti. l'elenco nominativo dei componenti la famiglia, addetti stabilmente alla coltivazione del fondo, distinti per età e per sesso. I proprietari di terre affittate devono, su analogo invito, dichiarare: l'ubicazione, la denominazione e l'estensione dei terreni affittati; la mano d'opera da essi proprietari assunta per lavori di miglioria e di sistemazione del fondo; i nominativi dei dirigenti e degli impiegati, ove ne dispongano, con la indicazione delle retribuzioni medie mensili; i nominativi degli affittuari. Gli agricoltori poi devono far pervenire, non oltre il 31 luglio di ciascun anno, agli organi sopradetti, la dichiarazione delle variazioni intervenute sui dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio, ai fini dell'applicazione dei contributi per l'anno successivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-2

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Dichiarazione degli agricoltori (Art. 2 Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalita' per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo