Art. 11
Ricorsi contro i ruoli
In vigore dal 23 feb 1941
È data facoltà agli interessati di ricorrere al Prefetto contro i ruoli entro il centottantesimo giorno dall'ultimo di pubblicazione.
Il ricorso può unicamente concernere omissione delle prescritte comunicazioni, inclusione di partite in contestazione in prima istanza, casi di duplicazione od errore materiale.
Il Prefetto può, in tali casi, sospendere la riscossione delle partite contestate e disporre le apposite rettifiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-11