Art. 11

Ricorsi contro i ruoli

In vigore dal 23 feb 1941
È data facoltà agli interessati di ricorrere al Prefetto contro i ruoli entro il centottantesimo giorno dall'ultimo di pubblicazione. Il ricorso può unicamente concernere omissione delle prescritte comunicazioni, inclusione di partite in contestazione in prima istanza, casi di duplicazione od errore materiale. Il Prefetto può, in tali casi, sospendere la riscossione delle partite contestate e disporre le apposite rettifiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-11

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Ricorsi contro i ruoli (Art. 11 Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalita' per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo