Art. 18
Norme transitorie per l'anno 1940
In vigore dal 23 feb 1941
Per l'anno 1940, ai soli fini dell'applicazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura, il riferimento delle giornate di lavoro accertate a norma dell' potrà essere sostituito con il riferimento all'estimo catastale dei fondi in quelle provincie nelle quali il Ministero delle corporazioni ritenga che i due elementi, ai fini anzidetti, sono da considerare equivalenti.
In tal caso il contributo viene, d'accordo con il Ministero delle finanze ed ai sensi del 1° comma dell' della legge 16 giugno 1939, n. 942, iscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria.
Per lo stesso anno i termini e le modalità relative al deposito ed alla pubblicazione degli elenchi, alla notifica dell'accertamento di cui al precedente , nonché i termini per la presentazione dei ricorsi di cui all', potranno essere dal Ministero delle corporazioni disciplinati diversamente, ai fini di porre i ruoli dei contributi in riscossione col secondo semestre dell'anno predetto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 430, foglio 16. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949#art-18