Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo X
Art. 235
In vigore dal 27 ago 1940
Salvo quanto è stabilito dall' della legge per l'assenza determinata da motivi di famiglia, durante l'assenza del titolare dalla ricevitoria per congedo, per richiamo alle armi in servizio temporaneo e per infermità, la gestione della ricevitoria è affidata all'aiuto-ricevitore più anziano ed in mancanza al coadiutore. Tuttavia, su richiesta del ricevitore, la gestione temporanea può essere affidata all'aiuto-ricevitore meno anziano purchè questi già si trovi a prestare servizio presso la ricevitoria per l'intera settimana.
In tal caso l'aiuto-ricevitore ed il coadiutore eserciteranno la gestione per conto del titolare e sotto la di lui responsabilità.
Se la gestione temporanea non si protrae oltre il termine di due mesi, all'aiuto-ricevitore spetta soltanto la retribuzione mensile stabilita, restando quindi l'aggio di riscossione esclusivamente a favore del ricevitore, al quale fanno carico, beninteso, tutte le spese della ricevitoria.
Allorquando, invece, la gestione dura più di due mesi, l'aiuto-ricevitore ha diritto per il periodo eccedente l'anzidetto termine, oltre al compenso mensile stabilito, alla metà dell'aggio netto, restando l'altra metà a favore del ricevitore.
Le spese della ricevitoria, però, faranno carico per metà al titolare e per metà all'aiuto-ricevitore.
Uguale trattamento spetta al coadiutore se questi ha la qualifica di aiuto-ricevitore. Se il coadiutore è un commesso avventizio o persona estranea comunque all'Amministrazione del lotto, il trattamento sarà fissato dall'Intendente di finanza della provincia, sentite le parti interessate.
Storico versioni
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