Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XI
Art. 239
In vigore dal 27 ago 1940
Le funzioni di ricevitore sono incompatibili con quelle di podestà, con qualsiasi impiego pubblico o privato, nonché l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria.
Il ricevitore che, diffidato dall'Amministrazione ad optare per il suo o per altro ufficio od impiego non rinunzi al posto di ricevitore volendo conservare l'altro, sarà considerato dimissionario con tutti i conseguenti effetti.
Tale incompatibilità sussiste anche per gli aiuto-ricevitori quando hanno la gestione della ricevitoria e per la durata della gestione stessa.
Tuttavia, il Ministero può autorizzare l'esercizio di attività che siano ritenute conciliabili con la osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'Amministrazione.
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