Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XI

Art. 237

In vigore dal 27 ago 1940
Ai gestori delle ricevitorie con riscossione annuale di oltre L. 50.000 e che abbiano collettorie aggregate è concesso uno speciale compenso che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze e da liquidarsi alla fine di ogni esercizio finanziario secondo le modalità indicate nell' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-237

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo