Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XI
Art. 237
In vigore dal 27 ago 1940
Ai gestori delle ricevitorie con riscossione annuale di oltre L. 50.000 e che abbiano collettorie aggregate è concesso uno speciale compenso che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze e da liquidarsi alla fine di ogni esercizio finanziario secondo le modalità indicate nell' del presente regolamento.
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