Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XI
Art. 240
In vigore dal 27 ago 1940
In caso di trapasso di gestione, l'Amministrazione del lotto ha facoltà di fare obbligo al gestore del lotto subentrante di valersi del locale del predecessore fino alla scadenza o risoluzione del contratto in corso.
Dal contratto di affitto deve risultare che il locatore riconosce all'Amministrazione il diritto di farvi subentrare la persona incaricata della nuova gestione.
Il contratto deve essere comunicato all'Intendenza di finanza - Ufficio Lotto - perché possa accertare la inclusione di tale clausola.
Storico versioni
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