Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XI
Art. 236
In vigore dal 27 ago 1940
Sui proventi di ciascuna estrazione i gestori si trattengono un acconto sull'aggio lordo assegnato, commisurandolo alle percentuali portate dalle seguenti tabelle:
Acconto d'aggio alle ricevitorie del lotto
situate nei Comuni con popolazione sino a 200.000 abitanti.
Parte di provvedimento in formato grafico
Acconto d'aggio alle ricevitorie del lotto situate in Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitatiti.
Parte di provvedimento in formato grafico
Acconto d'aggio alle ricevitorie del lotto provenienti da conversione di collettorie preesistenti o istituite dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 ( di detto Regio decreto-legge).
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-236