Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo X

Art. 234

In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori che non riprendono servizio alla scadenza del termine stabilito per l'assenza dalla ricevitoria sono dichiarati dimissionari a norma dell' del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-234

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo