Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo X

Art. 218

In vigore dal 27 ago 1940
Sono dichiarati dimissionari d'ufficio i ricevitori e gli aiuto-ricevitori: 1° che perdono la cittadinanza italiana; 2° che accettano una missione od un impiego da Governo straniero senza esserne stati autorizzati dal Governo nazionale; 3° che, senza giustificato motivo, non assumono o non riassumono servizio entro il termine prefisso.
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