Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo X

Art. 214

In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori sono responsabili della gestione delle rispettive ricevitorie e del personale che vi presta servizio. Essi hanno l'obbligo di gestire personalmente la ricevitoria salvo i casi di assenza debitamente autorizzata.
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