Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo X
Art. 217
In vigore dal 27 ago 1940
Le dimissioni degli aiuto-ricevitori, debbono essere presentate per iscritto all'Intendente di finanza della provincia, e non hanno effetto se non sono state accettate dall'intendente stesso.
Storico versioni
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