Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo X

Art. 219

In vigore dal 27 ago 1940
Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, i ricevitori e gli aiuto-ricevitori che volontariamente abbandonano l'ufficio o prestano la propria opera in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio. Può, tuttavia, il Ministro, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal servizio con privazione d'aggio, la esclusione definitiva dalla promozione, il ritardo della promozione e la revoca dal posto.
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