Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo X

Art. 223

In vigore dal 27 ago 1940
Ai ricevitori ed agli aiuto-ricevitori proposti per la dispensa dal servizio deve essere data comunicazione dei motivi che hanno determinato la proposta di dispensa, e deve essere fissato loro un termine non inferiore a dieci giorni perché possano presentare, ove lo credano, le loro deduzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-223

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo