Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo X
Art. 223
In vigore dal 27 ago 1940
Ai ricevitori ed agli aiuto-ricevitori proposti per la dispensa dal servizio deve essere data comunicazione dei motivi che hanno determinato la proposta di dispensa, e deve essere fissato loro un termine non inferiore a dieci giorni perché possano presentare, ove lo credano, le loro deduzioni.
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