Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo X
Art. 227
In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori richiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo. Essi però conservano l'aggio intero di riscossione soltanto per i primi due mesi, e per il periodo successivo percepiscono la metà dell'aggio stesso rimanendo però a loro carico la metà delle spese.
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