Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo X
Art. 230
In vigore dal 27 ago 1940
Durante l'assenza per infermità, anche se disposta d'ufficio, i ricevitori hanno diritto solo alla metà dell'aggio di riscossione e ad essi fanno carico per metà le spese della ricevitoria.
Durante l'assenza per infermità i ricevitori non possono conseguire alcuna promozione.
Storico versioni
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