Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo X

Art. 232

In vigore dal 8 lug 1973
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-232

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