Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo X

Art. 220

In vigore dal 27 ago 1940
In ogni caso, e, indipendentemente dai provvedimenti di cui all'articolo precedente, i ricevitori sono sospesi dal servizio e dalla corresponsione dell'aggio e gli aiuto-ricevitori dalla retribuzione per un periodo di tempo uguale alla durata della infrazione ai loro doveri d'ufficio, con decreto ministeriale e previo accertamento dell'infrazione stessa da parte dell'Intendente di finanza della provincia ovvero di un ispettore.
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