Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo IX
Art. 209
In vigore dal 27 ago 1940
Le ricevitorie vacanti presso le quali non presta servizio alcun aiuto-ricevitore, sono affidate in gestione temporanea ad un aiuto-ricevitore di altra ricevitoria seguendo l'ordine di ruolo, a giudizio dell'Intendente. Qualora non si trovasse alcun aiuto-ricevitore disposto ad assumere la gestione, questa sarà affidata al coadiutore.
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