Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo IX

Art. 208

In vigore dal 27 ago 1940
L'Intendente di finanza deve dare subito notizia al Ministero dell'avvenuta vacanza della ricevitoria, trasmettendo il prospetto delle riscossioni e degli aggi degli ultimi tre esercizi finanziari e delle relative medie della ricevitoria stessa. L'Intendente deve inoltre provvedere immediatamente alla riapertura della ricevitoria affidando la gestione temporanea all'aiuto-ricevitore più anziano, secondo l'ordine del ruolo, che presta servizio nella ricevitoria, purchè dichiarato dall'Intendenza idoneo per la gestione della ricevitoria stessa. All'immissione in servizio del gestore temporaneo l'Intendenza deve provvedere secondo le modalità stabilite nel precedente . Il processo verbale deve essere redatto in tre esemplari di cui uno deve essere rimesso all'Intendenza di finanza.
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