Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo IX
Art. 207
In vigore dal 27 ago 1940
Quando si rende vacante una ricevitoria, l'Intendenza di finanza deve provvedere a mezzo di ufficiali o sottufficiali della R. Guardia di finanza o di funzionari dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza, del podestà o di un suo delegato, alla immediata chiusura della ricevitoria. All'atto della chiusura sarà provveduto al ritiro dei bollettari in essa esistenti e nelle dipendenti collettorie, e di tutti gli oggetti di proprietà dell'Amministrazione.
I bollettari sono spediti in assicurazione, con la franchigia della ricevitoria alla Intendenza di finanza e tutti gli altri oggetti saranno depositati presso il Comune od altro ufficio pubblico.
Le operazioni di chiusura dovranno risultare dal processo verbale in concorso col ricevitore cessato o di un suo rappresentante designato dal podestà e, occorrendo, dal pretore o conciliatore locale.
Tale processo verbale sarà redatto in cinque esemplari tre dei quali debbono essere rimessi all'Intendenza di finanza, con i bollettari.
Storico versioni
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