Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo VII

Art. 202

In vigore dal 27 ago 1940
Il Ministero delle finanze tiene la matricola generale dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori aggiornata in relazione alle variazioni che avvengono nel personale stesso e che gli sono comunicate dalle singole Intendenze. Tiene inoltre gli stati di servizio dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori del Regno. Le Intendenze di finanza tengono: a) gli stati di servizio dei ricevitori e degli aiuto-ricevitori della provincia; b) un registro per ricevitoria nel quale vengono posti in evidenza il movimento di tutto il personale che vi presta servizio, la cauzione e l'aggio medio; c) una rubrica alfabetica degli aiuto-ricevitori della provincia revocati o sospesi temporaneamente; d) un elenco dei coadiutori designati dai ricevitori nonché dei commessi avventizi autorizzati.
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