Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo VII
Art. 199
In vigore dal 27 ago 1940
La qualifica è comunicata, su apposito foglio, al ricevitore od all'aiuto-ricevitore che vi appone la propria firma.
Il ricevitore o l'aiuto-ricevitore può, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Consiglio di amministrazione del lotto contro la qualifica attribuitagli, presentando il ricorso all'Intendenza di finanza del capoluogo.
Il Consiglio, in base a relazione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, corredata dei chiarimenti per iscritto dell'Intendente di finanza che ha assegnato la qualifica, formula la qualifica definitiva ove non ritenga di confermare quella assegnata dall'Intendente.
Contro la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del lotto, che deve essere comunicata all'interessato, non è ammesso alcun gravame.
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