Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo VI

Art. 194

In vigore dal 27 ago 1940
L'Intendenza di finanza può autorizzare l'assunzione di commessi avventizi nelle ricevitorie di qualsiasi classe solo quando non vi siano nella provincia aiuto-ricevitori disposti a prestare servizio o domande di aiuto-ricevitori di altre Provincie. L'autorizzazione è concessa sulla richiesta dei ricevitori, che dovranno dimostrare la necessità di assumere personale avventizio per esigenze della gestione delle ricevitorie, e previ gli opportuni accertamenti da parte dell'Intendenza circa la mancanza di personale di carriera disposto a prestare servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-194

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo