Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo VI
Art. 192
In vigore dal 27 ago 1940
Le controversie eventuali per il pagamento delle retribuzioni spettanti agli aiuto-ricevitori sono risolute dalle Intendenze di finanza, sentita l'Associazione nazionale fascista addetti aziende industriali dello Stato che inquadra il personale delle ricevitorie del lotto.
La decisione dell'Intendente ha carattere amministrativo.
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