Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo VI
Art. 189
In vigore dal 27 ago 1940
L'Intendenza di finanza accerterà gli aiuto-ricevitori che prestano servizio nella Provincia.
Qualora dal suddetto accertamento risulterà che alcuni degli aiuto-ricevitori non hanno posto, l'Intendenza provvederà, dopo aver sentito le aspirazioni degli interessati, ad assegnarli presso le ricevitorie della provincia che non avessero ancora raggiunto il numero di aiuto-ricevitori fissato dall' della legge, primo comma.
L'Intendente segnalerà poi al Ministero i nominativi degli aiuto-ricevitori che non hanno potuto trovare sistemazione per l'eventuale assegnazione di essi alle ricevitorie di altra provincia.
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