Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo III

Art. 73

In vigore dal 27 ago 1940
Le norme per gli ordinari bollettari del giuoco valgono anche per la compilazione del conto in doppio dei rotoli di strisce o delle parti di essi serviti per la raccolta di giuoco con le macchine; dei due prospetti dimostrativi della riscossione, in cui il riepilogo sarà fatto distintamente per tipo di rotoli e progressivamente per gruppo di giuocate di prezzo eguale; e della nota di estratto; nonché per l'invio e la consegna di essi rotoli entro il giorno e l'ora stabiliti, all'Intendenza di finanza sede di estrazione o di archivio di custodia.
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