Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo III

Art. 72

In vigore dal 27 ago 1940
Il gestore di ricevitoria, per la raccolta del giuoco a mezzo delle macchine e retribuito ad aggio in ragione della metà delle percentuali stabilite e con le stesse modalità vigenti per il giuoco raccolto a mano sugli ordinari bollettari, cumulandosi insieme le une e le altre riscossioni agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, nonché della commisurazione dell'acconto che sull'aggio medesimo essi sono autorizzati a trattenere sui proventi di ciascuna estrazione, secondo le percentuali indicate nella tabella riportata all' del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933. Sull'aggio liquidato ai gestori per il giuoco raccolto a mezzo delle macchine saranno applicate tutte le ritenute e contributi prescritti per il giuoco ordinario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-72

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo