Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo III
Art. 72
In vigore dal 27 ago 1940
Il gestore di ricevitoria, per la raccolta del giuoco a mezzo delle macchine e retribuito ad aggio in ragione della metà delle percentuali stabilite e con le stesse modalità vigenti per il giuoco raccolto a mano sugli ordinari bollettari, cumulandosi insieme le une e le altre riscossioni agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, nonché della commisurazione dell'acconto che sull'aggio medesimo essi sono autorizzati a trattenere sui proventi di ciascuna estrazione, secondo le percentuali indicate nella tabella riportata all' del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.
Sull'aggio liquidato ai gestori per il giuoco raccolto a mezzo delle macchine saranno applicate tutte le ritenute e contributi prescritti per il giuoco ordinario.
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