Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo III
Art. 68
In vigore dal 27 ago 1940
Il servizio di raccolta, del giuoco con le macchine automatiche è affidato alle Intendenze di finanza, che provvedono per la gestione delle macchine medesime a mezzo dei gestori delle ricevitorie del lotto.
È tuttavia data facoltà all'Amministrazione di affidare la gestione delle macchine ad impiegati dell'Intendenza di finanza o se del caso ad altri impiegati dell'Amministrazione finanziaria con norme che saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze.
Le macchine saranno distinte con numero progressivo per provincia.
Per il giuoco a mezzo delle macchine sarà tenuta una contabilità a parte, separata e distinta da quella relativa al giuoco ricevuto presso le ricevitorie mediante gli ordinari bollettari.
Negli elaborati e prospetti statistici del giuoco del lotto saranno riportati a parte i dati e i risultati riferentisi a quello ricevuto con lo speciale sistema di macchine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-68