Art. 73
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo III

Art. 73

91 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Le norme per gli ordinari bollettari del giuoco valgono anche per la compilazione del conto in doppio dei rotoli di strisce o delle parti di essi serviti per la raccolta di giuoco con le macchine; dei due prospetti dimostrativi della riscossione, in cui il riepilogo sarà fatto distintamente per tipo di rotoli e progressivamente per gruppo di giuocate di prezzo eguale; e della nota di estratto; nonché per l'invio e la consegna di essi rotoli entro il giorno e l'ora stabiliti, all'Intendenza di finanza sede di estrazione o di archivio di custodia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-73