Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo VI
Art. 193
In vigore dal 27 ago 1940
Nelle ricevitorie di 4ª e 5ª classe, comprese in queste ultime quelle di nuova istituzione e quelle provenienti da collettorie, non è obbligatoria l'assunzione di alcun aiuto-ricevitore, ritenendosi sufficiente per la gestione l'opera personale del ricevitore. Questi però deve designare un coadiutore che possa sostituirlo temporaneamente nella gestione durante la di lui assenza da qualsiasi causa determinata.
Il coadiutore deve essere preferibilmente scelto fra gli aiuto-ricevitori, gli aiuto-ricevitori in prova od i commessi avventizi debitamente autorizzati.
In mancanza potrà essere consentito che venga designato come coadiutore altra persona idonea e giuridicamente capace sotto la responsabilità del ricevitore.
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