Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo VII

Art. 195

In vigore dal 27 ago 1940
Per ciascun ricevitore ed aiuto-ricevitore l'Intendenza di finanza della Provincia compila, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica. Per i ricevitori l'Intendente terrà conto, nella compilazione delle note, particolarmente dello svolgimento della gestione della ricevitoria, delle risultanze di eventuali accertamenti ispettivi e delle informative dei Comandi locali della R. Guardia di finanza. Per gli aiuto-ricevitori, terrà conto anche dei rapporti informativi dei gestori delle ricevitorie presso cui i medesimi prestano servizio.
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