Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo VII
Art. 198
In vigore dal 27 ago 1940
È qualificato cattivo il ricevitore o l'aiuto-ricevitore che nell'anno a cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta. In ogni caso è qualificato cattivo il ricevitore o l'aiuto-ricevitore al quale durante l'anno sia stata inflitta la sospensione dal servizio.
La qualifica di cattivo esclude dalla promozione per il periodo di tre anni.
Il ricevitore o l'aiuto-ricevitore che sia stato qualificato cattivo per 3 anni consecutivi può essere sottoposto al procedimento per la dispensa dal servizio, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione del lotto.
Storico versioni
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