Art. 194
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo VI

Art. 194

232 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
L'Intendenza di finanza può autorizzare l'assunzione di commessi avventizi nelle ricevitorie di qualsiasi classe solo quando non vi siano nella provincia aiuto-ricevitori disposti a prestare servizio o domande di aiuto-ricevitori di altre Provincie. L'autorizzazione è concessa sulla richiesta dei ricevitori, che dovranno dimostrare la necessità di assumere personale avventizio per esigenze della gestione delle ricevitorie, e previ gli opportuni accertamenti da parte dell'Intendenza circa la mancanza di personale di carriera disposto a prestare servizio.
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